La periodicità dell'effettuazione delle verifiche secondo il DPR 462/01
è biennale per gli impianti in ambienti a maggior rischio in caso d'Incendio (attività rientranti nel DPR 151/2011), cioè quegli impianti che in caso di incendio comportano rischi più elevati al personale per la difficoltà di deflusso o per le caratteristiche del materiale stoccato all'interno della attività (ad es. alberghi, cinema, e più in generale tutte le altre attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco). Hanno inoltre
periodicità biennale i locali ad uso medico o simili (ad es. estetista, dentista, veterinario, pediatra…), i cantieri edili e gli ambienti con pericolo d'esplosione.
Tutte le altre attività hanno periodicità quinquennale.
Le
verifiche degli impianti di messa a terra, secondo il DPR 462/01, possono essere eseguite esclusivamente da Organismi Ispettivi di tipo "A" privati che abbiano ottenuto l'abilitazione Ministeriale sottostando a precise leggi e normative europee, oppure da ASL e ARPA. Nessun altro può eseguire tali verifiche, nemmeno l'elettricista di fiducia o uno studio professionale di progettazione degli impianti elettrici (
ai quali si possono però affidare gli incarichi di manutenzione).
Il mancato adempimento di tali verifiche comporta una
sanzione amministrativa a partire da € 258.00 fino a € 4131.66 e l’arresto da 3 a 6 mesi nel caso di violazioni accertate dagli organi di vigilanza.
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